La legge del 1 dicembre 2016 n.225, ha apportato sostanziali modifiche in materia di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. A seguito delle modifiche apportate, l’operatore può ora ravvedersi anche dopo che sia inziata l’attività di accertamento – purchè non sia stato già emesso un atto impositivo o sanzionatorio definitivo – e senza più limiti di tempo.

Pertanto l’operatore potrà accedere all’istituto del ravvedimento a seguito della notifica di verbali di constatazione o processi verbale di accertamento o di verifica, mentre non sarà più possibile dopo la notifica di un atto impositivo definitivo. Chi intende accedere al ravvedimento operoso dovrà dunque aderire nel periodo intercorrente tra il momento in cui ha commesso la violazione e la notifica dell’atto definitivo.

Si richiama all’attenzione la nota prot. 13010 R.U. dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1.

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